Il Datore di Lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
(DL SPP) deve frequentare uno
specifico corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, secondo il nuovo Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Lo stesso Accordo prevede inoltre specifici percorsi di aggiornamento con cadenza quinquennale e durata in funzione del livello di rischio dell'azienda
(Basso, Medio o Alto), come indicato nell'Allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Così recita il D.Lgs. 81/08 all'art 47 comma 2 sancendo in questo
modo l'importanza di tale figura nel sistema di prevenzione della sicurezza aziendale.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza,
indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08.
Inoltre il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento annuale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
di durata pari a 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
I Dirigenti devono possedere una specifica formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, obbligatoria in
accordo a quanto previsto nel D. Lgs. 81/08 e
ulteriormente specificata, per contenuti e durata dei corsi, nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
CORSO BASE PER DIRIGENTI:
In particolare, chi assume il ruolo di dirigente deve seguire uno specifico percorso formativo di base sulla
“sicurezza dirigenti sul lavoro” di 16 ore,
i cui contenuti sono espressamente individuati nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e spaziano dall’ambito giuridico e normativo in materia di sicurezza e
salute sul lavoro, alla modalità di gestione della sicurezza in azienda, sino ai modelli di organizzazione e gestione (MOG) di cui al D.Lgs. 231/01 e all’art.
30 del D. Lgs. 81/08.
CORSI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PER DIRIGENTI:
Oltre al percorso formativo base sulla sicurezza sopra richiamato, obbligatorio e necessario per poter assumere (o comunque svolgere di fatto) il ruolo di dirigente,
l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede che i Dirigenti frequentino corsi di aggiornamento periodici, per almeno 6 ore di formazione
sulla sicurezza ogni 5 anni.
Tali corsi di formazione per aggiornamento dirigenti possono affrontare tematiche diverse, ma sempre relative ad aspetti
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, con particolare riferimento alle novità normative che nel tempo vengono introdotte.
La formazione sulla sicurezza dei Preposti è prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e specificata normata,
per contenuti e durata dei corsi, dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
CORSI BASE PER PREPOSTI:
In sintesi, chi assume il ruolo di preposto deve seguire, oltre al percorso di formazione sulla sicurezza previsto per i lavoratori
(“parte generale” e “parte specifica”, quest’ultima variabile in funzione del
settore ATECO aziendale), anche una “formazione particolare aggiuntiva” sulla sicurezza per preposti della durata di 8 ore.
Tale corso per Preposti si propone di fornire la formazione obbligatoria a tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto, con o senza
investitura formale (quindi anche di fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini,
istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.
CORSI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PER PREPOSTI:
Oltre ai percorsi formativi sulla sicurezza sopra richiamati, l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
prevede che i Preposti frequentino corsi di aggiornamento periodici, per almeno 6 ore di formazione sulla sicurezza ogni 5 anni.
La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in
diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore
di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti
dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
In particolare, l’Accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza lavoratori prevede una durata dei corsi variabile
in funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durate minime di 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione
“Rischio Basso”, 12 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Medio” e 16 ore per aziende
ricadenti nel “Rischio Alto”, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista nell’Allegato
II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) e che sia composta da un modulo di carattere “generale”
(disponibile anche in E-Learning) e un modulo di carattere “specifico”. Quest’ultimo deve essere adattato ai rischi
presenti nel settore merceologico al quale appartiene l’azienda.
I lavoratori di aziende di qualsiasi codice ATECO che svolgono mansioni non comportanti l'accesso ai reparti produttivi e che
svolgono attività d'ufficio eventualmente con uso del videoterminale (quali ad esempio:
impiegato amministrativo, impiegato commerciale, centralinista, addetto al front office e/o back office) potranno seguire il modulo
di carattere specifico per "attività d'ufficio" della durata di 4 ore.
Inoltre i Lavoratori devono effettuare un Aggiornamento della durata di 6 ore ogni 5 anni.
I corsi di Primo Soccorso sono strutturati secondo la classificazione delle aziende presente nel D.M. 388/03.
Per determinare il gruppo a cui appartiene l’azienda è necessario, sulla base del codice di tariffa INAIL, identificare il corrispondente
indice di inabilità, reperibile sul sito INAIL.
Le Aziende del Gruppo A sono quelle con indice di inabilità superiore a 4. Le Aziende del Gruppo B e C sono quelle con indice di
inabilità minore o uguale a 4. Per ulteriori dettagli si rimanda al D.M. 388/03.
Aziende Gruppo A:
Il Datore di lavoro, come previsto dall’art. 43 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08, è tenuto a designare uno o più lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze.
Tutti i lavoratori addetti alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso
dei corsi antincendio specifici.
I contenuti dei corsi di formazione antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse
(rischio basso, rischio medio o rischio elevato) e conformi al DM 10/03/98.
Inoltre l'art. 37 del D.Lgs. 81/08 richiede anche che ogni addetto alle squadre antincendio effettui un
aggiornamento antincendio periodico della formazione.
Eventuali prove pratiche saranno svolte in apposito training room.
Il Corso Segnaletica Stradale Preposti è rivolto a preposti che operano in presenza di traffico veicolare
ed è finalizzato all’apprendimento di procedure e tecniche operative, adeguate alla tipologia di strada (A,B,D – C,E,F) per eseguire
in condizioni di sicurezza le attività di installazione e rimozione del cantiere, manutenzione, revisione e controllo della segnaletica stradale,
modalità di spostamento a piedi, manovre di ingresso e uscita dal cantiere, interventi in emergenza.
Il tutto in coerenza con la vigente legislazione ed alla normativa tecnica internazionale rivolta a questo settore oltre che a criteri
pratici derivanti dall'esperienza operativa.
La formazione sarà svolta sia in aula, che in campo prove con l’uso di segnaletica stradale, e al termine del corso, previo il
superamento delle verifiche previste e della presenza pari ad almeno il 90% del monte ore del corso, sarà rilasciato l’attestato di frequenza con
verifica dell’apprendimento.
Il corso ha la durata complessiva di 12 ore; necessita di aggiornamento quadriennale della durata minima di 3 ore.
Il Corso Ponteggi ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti le conoscenze necessarie al corretto montaggio e smontaggio dei ponteggi,
secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 Art. 137, comma 6 e 7 D.Lgs. 81/2008 Allegato XXI.
La formazione sarà svolta sia in aula, che in campo prove con l’uso dei ponteggi, e al termine del corso, previo il superamento
delle verifiche previste e della presenza pari ad almeno il 90% del monte ore del corso, sarà rilasciato l’attestato di formazione
per il montaggio e smontaggio di ponteggi.
Il Corso Ponteggi è organizzabile anche presso l’azienda, qualora sia in possesso dell’attrezzatura e degli spazi necessari al corretto
svolgimento del corso stesso.
Il corso ha la durata complessiva di 28 ore; necessita di aggiornamento quadriennale di 4 ore.
La Norma CEI 11-27, fornisce gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici. La norma CEI 11-27
prevede che, sulla base di competenze ed esperienza, il datore di lavoro conferisca per iscritto la qualifica
ad operare sugli impianti elettrici come Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV) e Idonea ai lavori
elettrici sotto tensione (PEI).
Oltre alla formazione per gli addetti ai lavori elettrici, la norma CEI 11-27 prevede anche una specifica organizzazione dei
“lavori elettrici” e “non elettrici con rischio elettrico”, prevedendo delle ulteriori figure, con funzioni di Preposto e Responsabile, ossia:
la Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI), la Persona designata alla conduzione dell’impianto
elettrico (RI), la Persona o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro (URL), la Persona preposta alla conduzione
dell’attività lavorativa (PL).
La durata di questo corso è di 16 ore
Il D.P.R. 177/11 sulla qualificazione delle imprese operanti in Spazi confinati
o con Sospetto Inquinamento nasce con il chiaro intento di arginare le purtroppo numerose morti sul lavoro causate dagli "ambienti confinati".
Leggendo le statistiche si scopre che, una delle principali cause di infortunio grave anche nelle attività in spazi confinati, sono le cadute dall’alto.
La complessità della materia, dei rischi presenti negli spazi confinati e nei lavori in quota delle misure di sicurezza tecniche e organizzative richiede però
competenze e conoscenze specifiche.
Il corso può avere una durata di 8, 12 o 16 ore. Almeno la metà delle ore vengono impiegata per il modulo pratico.
Il corso trova il suo fondamento negli artt. 37 e 111 del D. Lgs. 81/2008 ed ha l’obiettivo di sviscerare i rischi connessi ai lavori in quota
(caduta dall’alto) e misure di protezione collettiva ed individuale necessari per lo svolgimento di tali attività lavorative.
Vengono visti e provati i dispositivi di protezione individuale con particolare attenzione all’imbragatura di sicurezza, per la quale
si effettua un vero e proprio addestramento all’uso.
Si tratta di fornire ai lavoratori conoscenza specifica dei rischi dovuti ai lavori in quota, delle misure di protezione.
Addestramento all’uso dell’imbragatura di sicurezza (dpi III categoria) da usare per i lavori in quota.
L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso
delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed
addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi
che possano essere causati ad altre persone.
Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validità della formazione. Le attrezzature per le quali è prevista una specifica abilitazione sono le seguenti: