La valutazione dei rischi è un obbligo del datore di lavoro ed ha il preciso obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Essa consiste in un esame di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa volto ad analizzare la situazione esistente e rivelarne i punti deboli in modo da poter
eliminare o ridurre al minimo i rischi evidenziati e, nel caso in cui ciò non sia possibile, stabilire quali misure di prevenzione o di protezione devono essere messe in
atto per poterli controllare.
Per la sua stesura devono essere presi in considerazione tutti i rischi, compresi quelli riguardanti lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress
lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, di età ed alla provenienza da altri Paesi.
La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi quindi è un dovere imprescindibile per l'azienda volto ad assicurare non solo l'aderenza ai dettami di legge ed evitare
così pesanti sanzioni, anche penali, ma anche a garantire ai lavoratori il diritto ad un luogo di lavoro sicuro e salubre.
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento (DVR), viene effettuata in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
figura tecnico-professionale che, per le sue specifiche competenze è in grado di supportare il datore di Lavoro nell’individuazione dei rischi e proporre le relative misure
di prevenzione e protezione.
Euroservizi S.n.c. per il tramite di professionisti qualificati è in grado di supportare il Datore di Lavoro in tutte le fasi di redazione del DVR,
offrendo allo stesso spunti e procedure in grado di assolvere i requisiti imposti per Legge in ambito di Igiene e Sicurezza sul Lavoro.
La stesura del Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) è un obbligo di legge introdotto dal D.Lgs. 81/08,
integrato, modificato e corretto dal successivo D. Lgs. 106/2009 che riguarda i datori di lavoro che affidano l’esecuzione di alcune attività
lavorative o parti di esse, in appalto a ditte esterne; essi hanno, tranne alcuni casi, l’obbligo di redazione di tale documento che va allegato al
contratto di appalto o di opera e adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
L'obiettivo di tale documento è quello di attuare le misure di prevenzione e protezione relative ai rischi interferenziali per garantire la sicurezza dei lavoratori;
il Datore di Lavoro quindi dovrà elaborare il DUVRI valutando tutti i rischi (sia i propri che quelli dell'azienda appaltatrice) che potrebbero dare interferenza durante
lo svolgimento dell'attività lavorativa.
In base all’art. 26 del suddetto decreto, sono esentati dalla stesura del DUVRI i servizi di natura intellettuale, le forniture di materiali o attrezzature,
lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni sempre che questi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici,
atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari.
Il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) è il documento che un datore di lavoro deve redigere prima dell’inizio dei lavori in un cantiere esterno;
esso rappresenta il dettaglio della Valutazione dei rischi per le attività che si prevede di eseguire nel cantiere ed ha l’obiettivo di descrivere
le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori.
Nel POS vanno definite dettagliatamente tutte le informazioni relative all’organizzazione del cantiere e dell’esecuzione dei lavori,
le macchine e attrezzature utilizzate e le relative procedure operative; vanno analizzati ed elencati inoltre i rischi connessi al processo
tecnologico applicato (per lo specifico cantiere) e le relative misure di sicurezza da applicare.
Nei casi di subappalto, il documento in oggetto deve essere coerente con quello dell’impresa affidataria, che è tenuta a trasmettere il suo POS
alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell’inizio dei lavori.
Vi saranno quindi tanti POS quante sono le imprese operanti nel cantiere. Ciascuno di tali POS farà riferimento al PSC, per la parte di lavori di sua competenza.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) è il documento che il coordinatore per la progettazione o esecuzione dell'opera, su incarico del committente,
deve redigere prima dell’inizio dei lavori in un cantiere edile, ai sensi dell'art 91 e art 100 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro i cui contenuti
minimi sono riportati nel Titolo IV - allegato XV.
Obiettivi del PSC sono quelli di:
Il P.S.S. è il Piano Sostitutivo di Sicurezza, richiesto dal "Codice degli Appalti" ( D.Lgs. 163/2006, art. 131 comma 2, lettera b) in tutti i cantieri per i
quali non sia stato nominato il coordinatore; viene predisposto a cura dell'appaltatore o del concessionario ed è considerabile come piano sostitutivo del PSC
(Piano di Sicurezza e Coordinamento), quando questo non sia previsto.
Viene predisposto entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi e/o l'inizio dei lavori stessi (art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i.).
Il P.S.S. contiene gli stessi elementi del P.S.C., con esclusione della stima dei costi della sicurezza (D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 3.1.1).
Il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi) è il documento operativo da realizzare per ogni specifico lavoro che richiede la presenza di un ponteggio;
è obbligatorio e deve essere redatto dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Capo II, Titolo IV D.Lgs. 81/08).
Il PIMUS è quindi il documento che il personale addetto al montaggio, uso, smontaggio e trasformazione di un ponteggio dovrà prendere come riferimento al fine di garantire:
Durante le attività lavorative (sia industriali che artigianali), possono generarsi sostanze inquinanti (sotto forma di polveri, fumi, vapori, ecc.) che,
disperdendosi nell’aria all’interno degli ambienti di lavoro, possono recare danno ai lavoratori esposti.
Risulta quindi evidente quale importanza riveste l’indagine ambientale effettuata negli ambienti di lavoro: verificare l’eventuale presenza di inquinanti chimici
(presenti sotto forma di aerosol, nebbie, fumi o polveri), individuarne la tipologia e valutarne le concentrazioni.
Per poter determinare quali inquinanti ricercare occorre innanzitutto consultare le schede di sicurezza dei materiali e delle sostanze o prodotti
utilizzati in un determinato processo produttivo.
Fatto questo occorre effettuare il campionamento dell’aria degli ambienti interessati e i successivi esami di laboratorio al fine di definire
la concentrazione della sostanza presente nell’aria.
Per poter stabilire se le suddette concentrazioni rispettano i requisiti di salubrità degli ambienti di lavoro, vengono confrontate con degli indici
di riferimento, ovvero con i valori limite di soglia (TLV) che indicano le concentrazioni nell’aria delle sostanze aerodisperse al di sopra delle quali
si ritiene che la maggior parte dei lavoratori, esposti per tutta la vita lavorativa, possa subire effetti negativi per la salute.
Tale valutazione deve essere allegata al documento di valutazione dei rischi che il datore di lavoro deve elaborare ai fini della tutela della salute dei lavoratori.
L’Art. 5 del D.M. del 10 Marzo 1998 afferma che il datore di lavoro, all'esito della valutazione del rischio d'incendio, può adottare le necessarie misure
organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, riportandole in un ”piano di emergenza” elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII dello stesso decreto.
Il Piano di Emergenza è quindi uno strumento per affrontare le situazioni di emergenza e prevenire il verificarsi di ulteriori incidenti in modo da salvaguardare
l’integrità fisica e la salute dei lavoratori e allo stesso tempo limitare i danni alla proprietà e all’ambiente.
In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'art. 5 del presente decreto (è fatta eccezione per le aziende che svolgono attività
soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, oppure luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti),
deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli:
Il D. Lgs. 81/08, all’art. 2, lettera m, definisce la sorveglianza sanitaria come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei
lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
La Sorveglianza Sanitaria svolge un’opera di:
La figura del R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) definita dal D. Lgs. 81/08 quale persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali
( art. 2 lett. f), è un professionista esperto in Sicurezza nei Luoghi di Lavoro designato dal datore di lavoro per individuare, gestire e coordinare
insieme a lui ed agli altri membri del servizio di prevenzione e protezione (S.P.P.) i rischi e le misure preventive e protettive, oltre che a proporre
idonei programmi di Formazione e Informazione dei Lavoratori.
Le capacità ed i requisiti professionali del RSPP sono individuati dall'art. 32 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., mentre i compiti del Servizio di
Prevenzione e Protezione sono dettagliati all'art. 33.
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) può essere ricoperto anche dal Datore di Lavoro dell'Azienda. Tale opportunità è
disciplinata dagli artt. 31 e 32 e dall'All. II del d.lgs. 81/08. Resta inteso che il Datore di Lavoro dovrà, comunque, frequentare un corso di
formazione specifico, così da acquisire tutte le competenze tecniche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La nomina del R.S.P.P. è un obbligo indelegabile del Datore di Lavoro; pertanto, salvo i rari casi in cui il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione può coincidere con il datore di lavoro (All. II del d.lgs. 81/08), tale incarico può essere ricoperto solo ed esclusivamente da soggetti competenti ed adeguatamente formati.